QUALCHE SENTENZA IN SINTESI

Le sentenze sono la guida nella redazione di ogni atto, sono il punto di partenza per l'analisi di ogni contesatazione, che sia una multa o una cartella esattoriale, un ricorso al giudice di pace o anche al prefetto.

Grazie all'analisi delle sentenze siamo in grado di redigere un atto che possa esprimere al meglio le ragioni della contestazione.

Di seguito qualche sentenza pubblicata.

 

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- La violazione accertata con il sistema Sicve ovvero il c.d. "Tutor” rileva la velocità media di un veicolo in un certo tratto di strada, che può essere ricompreso tra due Comuni diversi. Pertanto, non potendo conoscere con precisione il punto esatto in cui il conducente di un'auto ha superato i limiti di velocità, per stabilire il giudice competente occorre fare ricorso all'art. 9 c.p.p. nella parte in cui prevede che se la competenza non possa essere determinata secondo il principio generale di cui all'articolo 8 (ossia con riferimento in cui il reato è stato consumato), la competenza è del giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione. Pertanto, se il veicolo percorre un tratto di strada compreso tra due Comuni limitrofi si deve ritenere che la competenza territoriale è del Giudice di Pace dove è situata la porta di uscita del sistema Sicve.

- L'elencazione contenuta nell'art. 384 del d.p.r. n. 495/92 in ordine ai casi in cui deve ritenersi giustificata la mancata contestazione immediata della violazione non può considerarsi esaustiva  ma, come espressamente previsto nella stessa disposizione, meramente esemplificativa; sicché, compete al giudice di merito valutare se la circostanza impeditiva addotta dagli agenti, e che deve risultare dal verbale di accertamento, abbia una sua intrinseca logica senza, però, poter svolgere alcun sindacato sul "modus operandi" degli agenti accertatori.

- La nullità della cartella esattoriale per mancata indicazione del responsabile del procedimento a seguito del d.l. n. 249/2007 può essere fatta valere unicamente per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati dagli agenti della riscossione a decorrere dall'1 giugno 2008.

- Il verbale deve inderogabilmente contenere (oltre alle generalità del contravventore e ai riferimenti di luogo e di tempo dell'accertamento, nonché all'indicazione della norma che si ritiene violata) l'enunciazione del fatto passibile di sanzione amministrativa con tutte le circostanze che valgano a delinearlo e siano rilevanti ai fini della pronuncia dei provvedimento di carattere sanzionatorio. In assenza, non può ritenersi che il verbale si sia validamente formato.
- Per l'accertamento delle infrazioni dei limiti di velocità su strade extraurbane secondarie vige il principio di contestazione immediata. L'uso del dispositivo autovelox è consentito solo sulle strade, preventivamente identificate dal Prefetto, ove non sia possibile il fermo del veicolo.
- Qualora la contestazione della violazione principale sia pervenuta tardivamente per il superamento del termine di cui all'art. 201 c. 1 C.d.s. va esclusa la sussistenza dell'obbligo per il proprietario del veicolo di esibire i documenti richiesti, con conseguente illegittimità della pretesa sanzionatoria connessa per l'omessa esibizione.
 
- E' illegittimo l'affidamento diretto da parte di un Comune a Poste Italiane s.p.a. della gestione del servizio di elaborazione informatica e di notificazione dei verbali relativi alle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.
 
- L'automobilista che attraversa due incroci con il semaforo rosso incorre in due distinte infrazioni; pertanto non può trovare applicazione la riduzione della sanzione per cumulo giuridico o continuazione.
 
- L'art. 157 C.d.S. prevede due condotte distinte: una impone la segnalazione dell'orario di inizio della sosta, qualora sia prescritto un tempo limitato mentre l’altra impone di attivare il dispositivo di controllo della durata della sosta, nei casi in cui esso è espressamente previsto. L'espressione dispositivo di controllo di durata della sosta utilizzata dalla norma in esame comprende i casi di c.d. parcheggi a pagamento mediante acquisto di apposita scheda.
 
- L'automobilista che attraversa due incroci con il semaforo rosso incorre in due distinte infrazioni e non può essergli applicata la riduzione della sanzione derivante dal cumulo giuridico o dalla continuazione.
 
- La contestazione della violazione di norme del codice della strada può avvenire immediatamente in occasione dell'accertamento, ovvero, mediante notificazione del verbale di accertamento. In quest'ultimo caso la legge richiede, ex art 201 C.d.s., che al destinatario sia consegnato uno degli originali o una copia autentica del verbale, mentre nel caso di contestazione immediata è prevista la consegna al trasgressore della sola copia del verbale (ex art. 200 c. 3 C.d.s.). Tale differenza va ravvisata nel fatto che la consegna dell'originale o della copia autenticata mira a dare certezza della effettiva provenienza dell'atto da parte dell'Autorità che lo ha emesso.
 
- La revisione disposta ai sensi dell'art. 128 del C.d.s. è un provvedimento con ampio contenuto discrezionale che viene attivato dalla P.A. qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità alla guida. Esso ha una finalità tipicamente cautelare, normalmente conseguente ad un colposo coinvolgimento in un sinistro, ed è finalizzato alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida.
 
- Nell’ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione, per essere valida, deve avvenire nel rispetto dell’iter complessivo previsto dall’ art. 140 c.p.c. Ciò, poiché, la disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 201 del CdS, secondo cui le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, al domicilio o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione, va intesa nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo di notifica presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, ma dovendosi espletare tutte le formalità previste per le ipotesi di irreperibilità del destinatario.
 
- Il trasgressore colpito da sanzione amministrativa per violazione dell'art. 158 c. 1 e 5 C.d.S. in materia di sosta e fermata dei veicoli, non può in alcun caso addurre ad esimente il possesso del cd. contrassegno invalidi. Anche coloro che utilizzano gli autoveicoli per il trasporto di persone invalide sono tenuti a prestare osservanza ai divieti imposti dalla richiamata norma del C.d.S. in virtù della presunzione accordata dal legislatore di intralcio e pericolo per la circolazione nel caso delle specifiche violazioni ivi previste.
 
- La carenza di elementi dai quali poter legittimamente desumere che il veicolo, sanzionato per violazione degli artt. 41 c. 11 e 146 c. 3 C.d.S., abbia superato la linea di arresto allorquando la lanterna rossa era già accesa e che durante il periodo di accensione della luce gialla poteva fermare la marcia del mezzo in condizione di sufficiente sicurezza, determina la illegittimità della contestazione elevata a mezzo di apparecchiatura elettronica ed in assenza di agenti di polizia.
 
- La mancata indicazione del numero di matricola dell'apparecchiatura, non prevista dal codice quale contenuto necessario del verbale, non può mai essere eretta a motivo di nullità della sanzione per violazione del diritto di difesa. È solo nel giudizio di opposizione che, ove necessario in conseguenza dell'iniziativa probatoria dell'opponente relativa al cattivo funzionamento del singolo apparecchio, può assumere rilevanza il numero di matricola.
 
- L'obbligo di segnalare preventivamente la presenza di apparecchi di rilevamento della velocità, originariamente previsto per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza della polizia stradale, è stato esteso, ex art. 3 d.lg. n. 117/07, a tutti i tipi di controllo, effettuati con apparecchi fissi o mobili, pertanto anche agli apparecchi telelaser gestiti direttamente dagli organi di polizia.
 
- In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all'art. 126 bis CdS, ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all'art. 201 comma 1 CdS), va esclusa la sussistenza dell'obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell'infrazione; con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, contestata, successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento".Le spese di questo grado di giudizio possono essere interamente compensate, atteso che la questione posta con il ricorso ha fatto emergere l'illegittimità della pretesa sanzionatoria, non senza considerare che la "particolarità del caso" aveva indotto la stessa ricorrente a non chiederne la rifusione in caso di esito favorevole, volendo essa agire "per un sostanziale principio di equità.
 
- Una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 126 bis, comma 2, c. strad., sia nella vecchia che nella nuova formulazione, deve portare a ritenere esente da responsabilità solo il proprietario del veicolo che dimostri l'impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella negativa, poiché la norma in commento non sanzionerebbe la mera omessa collaborazione del proprietario del veicolo (come sostenuto dalla Cassazione), ma il rifiuto a collaborare di colui che, essendone in grado, non fornisce le generalità del conducente. Conseguentemente, in caso di omessa valida comunicazione, sussisterebbe non una presunzione "iuris et de iure", come sostenuto dalla Cassazione, ma solo una presunzione "iuris tantum" di responsabilità, dovendo necessariamente ammettersi, anche per evitare un'inammissibile lesione del diritto alla difesa di cui all'art. 24 cost., la possibilità, da parte del proprietario, di escludere la propria responsabilità dando prova di non essere stato in grado di effettuare la comunicazione.